Page 7 - Offerta di corsi dell’UFPP 2026 – 2027
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7. Congedo
Il diritto a un congedo sussiste solo in casi urgenti.
Le domande devono essere inoltrate per iscritto
almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso
all’organo che ha emanato la convocazione. I par-
tecipanti alla formazione del personale insegnante
devono chiedere il congedo presso il datore di la-
voro.
8. Buoni viaggio
I militi e il personale insegnante della protezione
civile ricevono un buono viaggio per i trasporti
pubblici con il quale possono acquistare gratuita-
mente un biglietto per il viaggio d’entrata in servi-
zio e il rientro a domicilio dopo il licenziamento.
Per gli altri partecipanti, le spese di viaggio sono a
carico del loro datore di lavoro, risp. del posto di
comando o di notifica competente.
9. Assicurazione
Per l’intera durata del corso, congedi di fine setti-
mana inclusi, i militi della protezione civile e il per-
sonale insegnante sono assicurati contro malattia
e infortunio presso l’assicurazione militare (AM).
Per gli altri partecipanti, la copertura assicurativa
deve essere regolata dal datore di lavoro, risp.
dal posto di comando o di notifica competente.
10. Soldo / indennità
I militi della protezione civile impegnati in servizi
obbligatori ricevono il soldo secondo l’articolo 26
OPCi.
11. Annullamenti
Eventuali annullamenti devono essere inviati per
iscritto per la via di servizio tramite il datore di
lavoro risp. per la via di servizio. In caso di annulla-
menti effettuati a meno di 14 giorni dalla data
dell’evento, verrà addebitata una tassa di gestione
pari al 50 % dei servizi prenotati. In caso di assen-
za non notificata, verrà addebitato il 100 % dei
servizi prenotati, indipendentemente dal motivo.
12. Annullamento da parte dell’organizzatore
Se non viene raggiunto il numero minimo di
partecipanti, l’UFPP si riserva il diritto di annullare
il corso. I partecipanti saranno informati tramite
l’organo di notifica competente.
FATTURAZIONE DELLE SPESE
13. Militi della protezione civile e personale
di istituzioni culturali che frequentano corsi che
rientrano nella sfera di competenza della
Confederazione
L’UFPP assume tutti i costi di formazione secondo
gli articoli 54 e 91 LPPC e gli articoli 4 e 13 LPBC.
OFFERTA DI CORSI DELL’UFPP 2026
–
2027, Edizione gennaio 2026
Il vitto e l’alloggio in camera doppia sono inclusi
nel prezzo. Su richiesta e in base alla disponibili-
tà, è possibile usufruire di una camera singola o
doppia ad uso esclusivo con un costo aggiuntivo.
14. Militi della protezione civile che
frequentano corsi che rientrano nella sfera di
competenza dei cantoni
I cantoni assumono tutti i costi per la formazione,
il vitto e l’alloggio. I costi coperti sono indicati nel-
la descrizione dei corsi. L’attestazione dei giorni
di servizio e il pagamento del soldo sono di com-
petenza dei cantoni.
15. Membri degli organi di condotta cantonali
Secondo gli articoli 22 e 26 LPPC, l’UFPP assume
i costi per il corso (compresi vitto e alloggio in
camera doppia). In base alla disponibilità, è pos-
sibile usufruire di una camera singola o doppia ad
uso esclusivo con un costo aggiuntivo.
16. Specialisti dei sistemi di allerta, allarme
e comunicazione della Confederazione
(formatori e responsabili di sistema/rete)
Secondo gli articoli 22 e 26 LPPC, l’UFPP assume
i costi del corso (compresi vitto e alloggio in
camera doppia). In base alla disponibilità, è pos-
sibile usufruire di una camera singola o doppia ad
uso esclusivo con un costo aggiuntivo.
17. Impiegati dell’Amministrazione federale
Secondo l’articolo 53 OPPop, la Confederazione
assume i costi per il corso. I costi per il vitto e
l’alloggio devono essere assunti dai partecipanti
o dal loro organo superiore.
18. Altri partecipanti
Le spese complessive per il corso, il vitto e
l’alloggio specificate nella descrizione del corso
sono a carico dei partecipanti stessi o dei loro
organi superiori.
19. Personale insegnante
Le spese di formazione e di perfezionamento
professionale, vitto e alloggio per il personale
insegnante della protezione civile sono a carico
della Confederazione (art. 55 e 91 LPPC). Il
personale insegnante della protezione civile ha,
per la durata dell’istruzione impartita presso il
Centro federale di formazione di Schwarzenburg
(CFFS), diritto a una camera doppia a uso indivi-
duale. Se disponibili, camere singole sono messe
a disposizione dietro pagamento di un supple-
mento. L’UFPP permette al personale insegnante
delle organizzazioni partner di partecipare
all’offerta d’istruzione a pagamento. I relativi costi
sono indicati nelle descrizioni dei moduli e dei
corsi.
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