Page 7 - Offerta di corsi dell’UFPP 2025–2026
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7. Viaggio
I militi e il personale insegnante della protezione
civile ricevono un coupon con il quale possono
ritirare gratuitamente un biglietto per il viaggio
d’entrata in servizio e il rientro a domicilio dopo il
licenziamento.
3) membri degli organi di condotta dei
Cantoni
L’UFPP assume tutte le spese del corso (compre-
si vitto e alloggio) secondo gli articoli 22 e 26
LPPC, compresi vitto e alloggio in camera doppia.
Se disponibili, a pagamento vengono messe a di-
sposizione camere singole o doppie a uso
individuale.
Per gli altri partecipanti, le spese di viaggio sono
a carico del loro datore di lavoro, risp. del posto di
comando o di notifica competente.
8. Assicurazione
Per l’intera durata del corso, congedi durante il
fine settimana compresi, i militi della protezione
civile (mil PCi) e il personale insegnante della
protezione civile sono assicurati contro malattia e
infortunio presso l’assicurazione militare federale.
Per gli altri partecipanti, la copertura assicurativa
dev’essere regolata dal datore di lavoro, risp. dal
posto di comando o di notifica competente.
9. Soldo/Indennità
I militi della protezione civile impegnati in servizi
obbligatori ricevono il soldo secondo le disposi-
zioni dell’ordinanza sulla protezione civile (OPCi).
10. Panoramica delle tasse d’iscrizione
L’offerta formativa è aperta ai seguenti gruppi di
persone:
4) Specialisti dei sistemi di allarme, allerta
e comunicazione della Confederazione
(formatori e responsabili dei sistemi e delle
reti)
Le spese di formazione sono a carico della
Confederazione secondo gli art. 22 e 26 LPPC.
Il vitto e l’alloggio in camere doppie sono inclusi.
Se disponibili, a pagamento vengono messe
a disposizione camere singole o doppie ad uso
individuale.
5) Impiegati dell’Amministrazione federale
Le spese di formazione sono a carico della
Confederazione secondo l’art. 53 OPPop, esclusi
vitto e alloggio.
6) altri partecipanti
Le spese complessive per il corso, il vitto e
l’alloggio specificate nella descrizione del corso
sono a carico dei partecipanti stessi o dei loro
organi superiori.
1) militi della protezione civile e personale di
istituzioni culturali per i corsi che secondo la
legge rientrano nel settore di competenza
della Confederazione
L’UFPP assume tutte le spese della formazione ai
sensi degli articoli 54 e 91 LPPC e degli articolo
4 e 13 LPBC, compresi vitto e alloggio in camera
doppia. Se disponibili, a pagamento vengono
messe a disposizione camere singole o doppie a
uso individuale.
7) personale insegnante
Le spese di formazione, vitto e alloggio per il
personale insegnante della protezione civile sono
a carico della Confederazione (articoli 55 e 91
LPPC). Il personale insegnante della protezione
civile, per la durata dell’istruzione impartita
presso il Centro federale d’istruzione di
Schwarzenburg (CFIS), ha diritto a una camera
doppia a uso individuale. Se disponibili,
camere singole sono messe a disposizione
dietro pagamento di un supplemento.
L’UFPP permette al personale insegnante delle
organizzazioni partner di partecipare all’offerta
d’istruzione a pagamento. I costi per l’istruzione
figurano nella descrizione dei relativi moduli.
2) militi della protezione civile per i corsi che
secondo la legge rientrano nel settore di
competenza dei Cantoni
I Cantoni assumono tutte le spese della formazio-
ne, compresi vitto e alloggio. I costi figurano nelle
descrizioni dei corsi. Ai Cantoni compete inoltre
l’attestazione dei giorni di servizio prestati confor-
memente all’ordinamento delle indennità per per-
dita di guadagno e il pagamento del soldo.
OFFERTA DI CORSI DELL’UFPP 2025
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2026, EDIZIONE APRILE 2025
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